La legge sulla legittima difesa in Italia stabilisce che una persona può difendersi da un’aggressione se si trova in una situazione di pericolo imminente per la propria incolumità o quella di altri. La difesa deve essere proporzionata all’offesa ricevuta e deve essere l’unico mezzo per evitare il danno. In altre parole, la reazione difensiva deve essere necessaria e non eccessiva rispetto alla minaccia subita.

Si discute spesso su casi in cui pare evidente una risposta spropositata rispetto ad una aggressione, con particolare riferimento al furto in case o negozi, e se questa risposta sia da configurarsi come legittima difesa.

Una persona (aggressore), che somministra droga ad un altro soggetto (aggredito) che quindi non è più in grado di ragionare con autonoma lucidità per alterata situazione mentale (in quanto drogato) che uccide l’aggressore è da considerarsi colpevole di omicidio?

Presumo che la risposta sia unanime: ovviamente l’aggredito non è da considerarsi colpevole data la incapacità di ragionare indotta consapevolmente da colui che ha somministrato la droga, il quale è da considerarsi l’unico responsabile per aver innescato con premeditazione e consapevolezza il susseguirsi degli eventi.

Detto questo, non avrei dubbi che il trauma che un soggetto subisce durante una aggressione, magari per un’arma puntata alla tempia, possa scatenare una reazione emotiva fortemente alterante dell’equilibrio mentale, esattamente al pari della somministrazione di droga (rilascio di sostanze mentali/alteranti), e che gli eventi successivi non possano essere gestiti con lucidità dall’aggredito, che si trova in uno stato di elevata alterazione, provocata dall’aggressore il quale è da considerarsi l’unico responsabile di tutta la catena degli eventi.

Le norme dovrebbero essere modificate e chiare, l’aggressore (il ladro/rapinatore) deve sapere che la legge riconosce che il suo comportamento può creare uno stato di fortissima alterazione mentale all’aggredito, che potrebbe scatenare una reazione, umanamente (sottolineo umanamente), spropositata per alterazione mentale; quindi, l’aggressore sarebbe avvisato che si assume tutti i rischi provocati dalle sue azioni, compreso quello di essere ferito od ucciso.

In definitiva deve essere riconosciuto che uno stato mentale alterato è umanamente da riconoscere nelle predette condizioni, è disumano pensare che una persona possa in tutte le situazioni agire con lucidità o consapevolezza.


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